Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 132


abrogato INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
[1. Il pubblico Ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello].
(Articolo abrogato dall'art. 122, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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