Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 84


Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera
di raccolta è aumentata la portata minima del corso d'acqua e dei
pozzi o fontanili esistenti nella zona od è accresciuta la superficie
dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggono
beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario
delle opere suindicate un contributo di miglioria, pagabile in rate
annuali, da stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore.
Nel caso d'accrescimento dei terreni, i proprietari avranno la
facoltà di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.

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