Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 11


Per la domanda prescelta l'ufficio del Genio civile redige il
disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.
Il richiedente deve depositare presso la cassa dei depositi e
prestiti una cauzione non inferiore alla metà di un'annata del canone
demaniale e in ogni caso non minore di lire cento (L'art. 5, l. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha stabilito che la
cauzione non può essere inferiore a lire 20.000).
La cauzione può essere incamerata nei casi di rinunzia e di
dichiarazione di decadenza.

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