Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 198


Se il Tribunale superiore riconosce infondato il ricorso, lo
rigetta.
Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il
provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorità
amministrativa competente.
Se lo accoglie per altri motivi, annulla l'atto o il provvedimento,
salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa e nel
caso di cui alla lettera h) dell'art. 143 decide anche nel merito.

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