Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 194


Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la
comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale superiore, il
ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo
impugnato sotto pena di decadenza ( la Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 1991, n. 42, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parola <>).
La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa
decadenza se dipende dall'impossibilità di produrlo a causa del
rifiuto dell'amministrazione alla domanda del rilascio della copia di
esso. Il rifiuto dell'amministrazione si fa constatare con verbale
dell'ufficiale giudiziario o di notaio da depositarsi insieme col
ricorso.

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