Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 167


Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procederà insieme
con uno dei funzionari del Genio civile aggregati al Tribunale o, se
si tratti del Tribunale superiore, insieme con uno dei componenti del
Tribunale stesso indicati nella lettera d) dell'art. 139.
In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice può sentire
testimoni con giuramento, senza alcuna altra formalità di procedura,
riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni.
Se i testimoni non si trovino sul luogo, il giudice può ordinarne
la citazione anche immediata o a brevissimo termine.
In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico per i
rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello
stato di fatto.

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