Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 140


Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle
acque pubbliche:
a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;
b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei
e sponde:
c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo
alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica:
d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la
occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le
indennità previste dall'art. 46 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, in
conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di
bonifica e derivazione utilizzazione delle acque.
Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità
prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il
disposto dell'art. 33 della presente legge;
e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da
qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da
qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini
dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22
della L. 13 luglio 1911, n. 774;
f) i ricorsi previsti dagli artt. 25 e 29 del testo unico delle
leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

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