Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 67bis


[In deroga al disposto del secondo comma del precedente articolo, i titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli articoli 11 e 12 del codice civile nonché di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti giuridicamente - sottoposti o non a vigilanza e tutela governativa - sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante accreditamento in conto corrente postale intestato ai medesimi. L'accreditamento al conto corrente postale deve essere eseguito non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte della tesoreria, qualora non ostino ragioni di compensazione con crediti dello Stato] (Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, poi abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367)

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