Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 16bis


Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato.
Sono altresì a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei contratti, in conformità del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sull'imposta di registro.
Le spese di copia di cui al precedente primo comma sono determinate sulla base di apposite tariffe predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro. Dette tariffe si applicano anche nei confronti delle ditte cui siano affidati eccezionalmente lavori di copia.
Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonché quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni o aziende autonome. La causale del versamento dovrà indicare, oltre il capitolo di entrata sul quale affluisce l'importo, la specificazione analitica delle spese da comunicarsi dall'ufficiale rogante o, ove occorra, dal funzionario che stipula il contratto, all'atto della stipulazione del medesimo.
L'attestato del versamento di cui al comma precedente deve essere consegnato all'amministrazione per essere allegato al contratto.
In caso di ritardo nel versamento, l'importo delle spese di cui al primo comma è aumentato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal precedente quarto comma fino alla data dell'effettivo versamento sul conto corrente postale.
In caso di mancato versamento ovvero di mancata consegna dell'attestato di versamento, l'amministrazione trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto e la versa direttamente al capitolo di entrata di cui al precedente quarto comma (Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 27 dicembre 1975, n. 790, che, all'art. 2, ha così disposto:
«Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, incompatibili o in contrasto con la presente legge.
La presente legge entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 16bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti