Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 15


Deve essere sentito il Consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto ed il valore del contratto, nei casi nei quali si tratti di riconoscere se siano in tutto od in parte applicabili le clausole penali stipulate a carico dei fornitori o appaltatori, quando la somma in controversia o che l'amministrazione abbandoni superi le lire 5.000.000.
La sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini, per cause non previste dal contratto debbono risultare da atti addizionali al contratto stesso. Su tali atti deve essere sentito il Consiglio di Stato, se la durata della sospensione o il prolungamento dei termini siano indeterminati o tali che vi corrisponda, secondo il contratto originario, una penalità eccedente le lire 5.000.000.

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