Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 12


I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto.
Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni.
Non si possono stipulare interessi e provvigioni a favore di fornitori e intraprenditori sulle somme che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti.
Nei contratti per forniture, trasporti e lavori non si può stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
[Non sono compresi in questo divieto i contratti stipulati con stabilimenti di opere pie e con case e stabilimenti commerciali e industriali di notoria solidità, i quali non usino assumere incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo né i contratti per la costruzione di navi, di corazze o di artigliere] (Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 65).
Con decreto del Ministero del Tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto (Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627).
Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate (Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627).
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo si applicano agli enti locali e agli altri enti pubblici nonché agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione (Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627).

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