Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 56


[Possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di Tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli Uffici periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette] (Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367).
[Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento] (Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367).
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro (Così sostituito dall'art. un., L. 2 marzo 1963, n. 386. Il limite di 60 milioni deriva dalla moltiplicazione per 240 dell'originario limite di lire 250.000, in forza del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422.

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