Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 51


Quando venga a risultare che l'assunzione degli impegni non fu tempestivamente denunciata alla ragioneria o che fu omessa la comunicazione di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, i direttori capi di ragioneria hanno l'obbligo d'informare il Ministro delle finanze ed il Ministro da cui il servizio dipende per l'accertamento delle responsabilità e l'applicazione delle relative sanzioni.
Per tutte le spese che riguardano necessità continuative o periodiche, o che comunque siano o possano essere effettuate ripartitamente, a mesi o ad altri intervalli di tempo, i direttori capi di ragioneria vigilano affinché le erogazioni seguano per importi non superiori alla quota del fondo inscritto in bilancio, corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce.
Per le spese indicate nel precedente comma, pagabili ai sensi del successivo art. 56 sulla base di aperture di credito, è consentita l'emissione di ordini di accreditamento per importi corrispondenti al fabbisogno trimestrale, con l'obbligo per il funzionario delegato di disporre i pagamenti per importi non superiori alla quota corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce (Articolo soppresso dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468).

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