Legge del 2004 numero 313 art. 9


RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO DI IMPOLLINAZIONE
1. L'attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per connessione, ai sensi dell'articolo 2135, secondo comma, del codice civile.
2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che esercitano l'attività di impollinazione, possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale attività, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti dalla medesima attività il coefficiente di redditività del 25 per cento.
3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tale caso l'opzione è esercitata con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.
4. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.
5. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla approvazione del regime fiscale ivi previsto da parte della Commissione delle Comunità europee.

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