Legge del 2004 numero 313 art. 7


RISORSE NETTARIFERE
1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico.
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti princìpi:
a) preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.
4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2004 numero 313 art. 7"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti