Legge del 2004 numero 313 art. 10


SANZIONI
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, le regioni provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.

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