Legge del 2002 numero 166 art. 11


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FERROVIE E TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
1. Il comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato; proseguono, pertanto, senza soluzione di continuita', le concessioni rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all'articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni.
2. Il comma 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato; conseguentemente prosegue il programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni. Nelle more dell'assunzione da parte delle regioni delle attivita' amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge, proseguendo nei rapporti gia' in essere, i compiti di coordinamento e vigilanza, dandone informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Le societa' costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000. Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e' prorogabile per un biennio.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in 1.808.000 euro per l'anno 2002 e in 2.583.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 582.285 euro per l'anno 2002, 1.465.344 euro per l'anno 2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 1.117.656 euro per l'anno 2003 e 1.338.495 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 1.225.715 euro per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le comunita' montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione dell'opera con lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per cento dell'investimento.
2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, mediante svincolo, e' disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalita' ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione delle opere".

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