Legge del 2002 numero 166 art. 16


FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SISTEMA STRADALE
1. Al fine di ridurre l'impatto del sistema stradale ed autostradale sul territorio e di migliorarne la qualita', e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che gli enti gestori delle strade, ciascuno per la rete di competenza, sono autorizzati ad effettuare. Il fondo di rotazione e' destinato al finanziamento di interventi diretti a migliorare la qualita' ambientale delle reti stradali nazionali e regionali esistenti nonche' alla promozione di iniziative pilota che, nel caso di territori di particolare fragilita' dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, possono fare ricorso ai concorsi di idee.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definite le modalita' e le procedure per l'utilizzazione del fondo.
3. Il disposto dell'articolo 55, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si intende nel senso che l'ANAS procede con cadenza periodica alla ricognizione dei residui passivi derivanti da impegni registrati nelle proprie scritture contabili, non utilizzabili entro il periodo di tempo di validita' del piano o programma nel quale erano originariamente inseriti. I residui passivi risultanti da tale accertamento vanno ad integrare il fondo di riserva dell'Ente, da utilizzare per i fini istituzionali.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai fondi iscritti nel bilancio dell'ANAS, in relazione ad opere specifiche non piu' realizzabili. All'individuazione delle predette opere si procede con decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su motivata proposta dell'ANAS, previo accertamento delle sopravvenute, oggettive circostanze ostative alla realizzazione delle stesse opere. Le somme che si rendono disponibili sono destinate a copertura di investimenti per opere infrastrutturali sulla rete viaria nazionale individuate dagli accordi di programma tra l'ANAS e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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