Legge del 2002 numero 166 art. 8


abrogato SVILUPPO ITALIA SPA

[1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi, per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti, delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni
(Comma così modificato dal comma 462 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296)].
(Articolo abrogato dal comma 2 dell’art. 55-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)

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