Legge del 2000 numero 383 art. 16


RAPPORTI CON L'OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
1.L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2.L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.
3.Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

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