Legge del 2000 numero 383 art. 20


SEZIONE II Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni - (PRESTAZIONI IN FAVORE DEI FAMILIARI DEGLI ASSOCIATI)
1.Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2.Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

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