Legge del 2000 numero 383 art. 18


PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI
1.Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2.Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2000 numero 383 art. 18"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti