Legge del 1999 numero 526 art. 9


(AMMISSIONE PROVVISORIA DI MATERIALI FORESTALI DI (PROPAGAZIONE CONTROLLATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 66/404/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 75/445/CEE).


1. All'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), la lettera a) e' abrogata;
b) al numero 4), le parole: "dagli articoli 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 7-bis".
2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, e' sostituito dal seguente: "Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiale di propagazione controllato".

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