Legge del 1999 numero 526 art. 18


(SISTEMI DI PAGAMENTO E DI REGOLAMENTO TITOLI: CRITERI DI DELEGA).
1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovra' avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 4 della direttiva medesima, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi;
b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea:
c) irrevocabilita' ed opponibilita' degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;
d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;
e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;
f) previsione che l'assoggettamento a una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti non abbiano effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della sospensione dei pagamenti;
g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalita' della stessa, con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare in materia di procedure concorsuali e sospensione dei pagamenti;
h) introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i partecipanti diretti ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei quali essi operano, in relazione alle specifiche modalita' di funzionamento di tali sistemi.

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