Legge del 1999 numero 526 art. 13


(MODIFICA ALL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE 24 APRILE 1998, N. 128).
1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente: "2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la, prescritta dichiarazione, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio puo' essere contestuale alla dichiarazione;
b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio puo' avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione".

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