Legge del 1989 numero 39 art. 5


Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773.
La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attività di mediazione.
L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione,
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
(Comma sostituito dall'art. 18 della legge 57/2001)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1989 numero 39 art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti