Ai sensi dell'art.
1761 cod.civ. il mediatore
può anche essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all' esecuzione del contratto concluso con il suo intervento. In altri termini la mediazione non è negata dalla parallela esistenza di poteri rappresentativi che rendano possibile per il mediatore occuparsi delle vicende afferenti la concreta attuazione degli impegni negoziali
nota1.
Interpretando a contrario la disposizione, emerge l'impossibilità per il mediatore di assumere la posizione di rappresentante di una delle parti nella fase della stipulazione del contratto
nota2.
La norma deve essere affiancata alle disposizioni di cui alla Legge
39/89 e del relativo regolamento di esecuzione (D.M. 21 dicembre 1990, n.
452 ). Mentre dall'
art.1761 cod.civ. emerge che l'incarico relativo alla rappresentanza si palesa come ulteriore rispetto a quello afferente alla mediazione, ai sensi degli artt.
3 e
5 della citata legge si desume che l' iscrizione nel ruolo di mediatore abilita anche a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione e la gestione dell' affare. Ciò assume un senso particolare per tutte quelle attività necessarie o opportune ai fini del perfezionamento dell'affare che sembrano comprese nell'incarico genericamente conferito al mediatore in questa sua qualità.
La rappresentanza negli atti di esecuzione dell'incarico non deve essere infine confusa con l'attività dell' "agente con mandato a titolo oneroso". Con questa espressione si individua probabilmente la particolare figura di quel mediatore che provvede nelle località turistiche a locare, per periodi temporanei, appartamenti a soggetti che concludono il contratto senza neppure conoscere il proprietario che ha preventivamente affidato al mediatore tutte le fasi della negoziazione.
Note
nota1
Occorre considerare che, ex art.
1654 cod.civ. , nell'ambito dei requisiti che in negativo vengono a qualificare il mediatore, si pongono l'insussistenza tra quest'ultimo e le parti di rapporti di dipendenza o collaborazione. Come conciliare questa disposizione con la possibilità in esame? Secondo un'opinione (Ponzanelli, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, Libro, IV, Torino, 1999, p.1360 ed Azzolina, La mediazione, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.VIII, Torino, 1955, p.126) l'imparzialità costituirebbe requisito essenziale della mediazione. Ciò anche quando l'incarico sia stato conferito da una sola delle parti. Secondo la giurisprudenza quando mancasse l'imparzialità il contratto di mediazione dovrebbe reputarsi addirittura inesistente (o forse, per meglio dire, sussisterebbe un diverso rapporto, quale ad esempio il mandato: Cass. Civ. Sez. III,
16382/09 ; Cass. Civ., Sez. III,
6959/00 ; Cass. Civ., Sez. I,
10419/97 ; Cass. Civ., Sez. III,
392/97 ). Prevale comunque in dottrina l'idea secondo la quale l'imparzialità non costituisce un elemento essenziale della figura in esame, in quanto distinta dal requisito dell'autonomia ed indipendenza del mediatore, requisito quest'ultimo espressamente richiesto dalla legge (in questo senso cfr. Stolfi, La mediazione, in Commentario al cod.civile a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1956, p.25; Catricalà, La mediazione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. IV, Torino, 1985, p.422).
top1nota2
Ponzanelli e Bonetta, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, Aggiornamento 1991-2001, Libro II, Torino, 2002, p.1268.
top2Bibliografia
- AZZOLINA, La mediazione, Torino, Tratt.dir.civ. diretto da Vassalli, VIII, 1955
- CATRICALA', La mediazione, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, XII, 1985
- PONZANELLI, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
- PONZANELLI- BONETTA, Comm. cod. civ. , Torino, II, 2002
- STOLFI, La mediazione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Sciloja e branca, 1956