Legge del 1989 numero 39 art. 6


Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.
La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1989 numero 39 art. 6"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti