Legge del 1989 numero 305 art. 10


Parchi nazionali
In attesa del finanziamento ordinario, da disporre con apposito provvedimento legislativo, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il solo anno 1989 per le spese di primo funzionamento dei parchi (Dolomiti Bellunesi, Delta del Po, Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi, Arcipelago Toscano, Monti Sibillini, Pollino, Aspromonte e Golfo di Orosei) per i quali si attuino le procedure di istituzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La disciplina della gestione provvisoria dei parchi sopra indicati è regolata, in attesa della legge-quadro sulla tutela delle aree naturali, sulla base di uno statuto-tipo adottato di intesa con le regioni interessate ed approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
Per il finanziamento dei programmi di investimento dei predetti parchi nazionali è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1989, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente.
Nei casi in cui nell'area del parco siano comprese zone di mare, la proposta di istituzione sarà effettuata d'intesa con il Ministro della marina mercantile e si applicheranno, per le zone suddette, le disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

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