Legge del 1989 numero 305 art. 14


Per la formazione della carta geologica e per i successivi aggiornamenti, nonché per i relativi rilevamenti, le attività ad essi strumentali e la restituzione cartografica è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1989, di lire 30 miliardi per l'anno 1990 e di lire 30 miliardi per l'anno 1991, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite coordinando l'attività svolta agli scopi ivi specificati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dagli enti locali e dagli enti pubblici anche economici.

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