Legge del 1989 numero 305 art. 11


Ricerca ed innovazione tecnologica in materia ambientale
Il programma triennale 1989-1991 definisce le direttive e i termini di riferimento per i piani nazionali di ricerca in materia ambientale, di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Una quota non inferiore al 10 per cento del fondo speciale per la ricerca applicata istituito dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, determinata annualmente al netto delle riserve finalizzate ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867 (9), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, è utilizzata, nell'ambito dei progetti finanziabili ai sensi della legge istitutiva del fondo, per attività di ricerca applicata rilevante per la difesa dell'ambiente, da realizzare anche attraverso società di ricerca costituite con le risorse del fondo medesimo ovvero attraverso contratti di programma con le imprese destinatarie dei finanziamenti. Sono prioritariamente finanziati i progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per l'abbattimento alla fonte delle emissioni di inquinanti nell'aria e nell'acqua ed alla messa a punto su scala industriale di cicli di produzione e di prodotti che, a parità di valutazione economica e commerciale, siano caratterizzati da un minor potenziale inquinante per l'ambiente, incluso quello urbano. Il comitato previsto dall'articolo 7 della legge 17 febbario 1982, n. 46, è ai predetti fini integrato da un membro nominato dal Ministro dell'ambiente, in sua rappresentanza. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro dell'ambiente pongono in essere i necessari raccordi affinché la commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, tenga conto dello stato della ricerca applicata e delle iniziative nel settore medesimo.
Le agevolazioni previste dal fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono prioritariamente concesse alle imprese industriali che intendono modificare il ciclo produttivo al fine di ridurre le emissioni sonore, nonché quelle inquinanti nell'aria e nel suolo, con particolare riguardo ai rifiuti tossici e nocivi. Con deliberazione del CIPE sono definite, al fine predetto, le procedure per la concessione delle agevolazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma sono concesse esclusivamente ad imprese i cui impianti siano conformi alle norme vigenti.
Per il finanziamento dell'elaborazione ed attuazione dei piani di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989 di lire 10 miliardi per l'anno 1990 e di lire 15 miliardi per l'anno 1991.

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