Legge del 1980 numero 385 art. 2


(L'indennità da corrispondere in caso di occupazione di urgenza è pari ad un dodicesimo, per ciascun anno di occupazione, dell'indennità determinata ai sensi del primo comma dell'art. 1 ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua. Può essere rideterminata a richiesta dell'interessato sulla base delle norme in materia di determinazione dell'indennità definitiva da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sulla eventuale differenza il proprietario ha diritto agli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'indennità di cui al primo comma e quella dell'indennità rideterminata) (Articolo abrogato dall'art.58 del Dpr 327/2001).

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