Legge del 1980 numero 385 art. 1


(Fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980, per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennità è commisurata anche agli effetti degli articoli 12, 15 e 17 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni:
a) per le aree esterne ai centri edificati delimitati ai sensi dell'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, al valore agricolo medio, determinato a norma dell'art. 16, quarto comma, della stessa legge come modificato dall'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare;
b) per le aree comprese nei centri edificati, al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata dalla regione agraria stessa. Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:
da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
L'indennità così determinata sarà soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva di cui al comma precedente, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge (*).
Nel caso di cessione volontaria di cui all'art. 12 della L. 22 ottobre 1911, n. 865, e successive modificazioni, la maggiorazione del 50 per cento trova applicazione sia sull'indennità corrisposta a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, sia su quella definitiva.
Sulla differenza eventualmente risultante tra l'indennità determinata ai sensi del primo comma e quella definitiva, eventualmente maggiorata ai sensi del comma precedente, l'espropriato ha diritto agli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quella dell'indennità definitiva.
Fermo restando quanto è stabilito dalla L. 22 novembre 1972, n. 771 concernente l'istituzione di una seconda Università statale di Roma i richiami che, sull'indennità di espropriazione, leggi speciali fanno al valore agricolo medio di cui all'art. 16 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si intendono riferiti al valore agricolo medio di cui alla presente legge) (Articolo abrogato dall'art.58 del Dpr 327/2001).

(*) Termine prorogato al 31 maggio 1982 dall'art. 1, D.L. 28 luglio 1981, n. 396 (Gazz. Uff. 30 luglio 1981, n. 208), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo unico, L. 25 settembre 1981, n. 535 (Gazz. Uff. 28 settembre 1981, n. 266). Successivamente, il predetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1982 dall'art. 1, D.L. 29 maggio 1982, n. 298 (Gazz. Uff. 31 maggio 1982, n. 147), convertito in legge con L. 29 luglio 1982, n. 481 (Gazz. Uff. 30 luglio 1982, n. 208), e al 31 dicembre 1983 dall'articolo unico, L. 23 dicembre 1982, n. 943 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1982, n. 356), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 15-19 luglio 1983, n. 223 (Gazz. Uff. 27 luglio 1983, n. 205), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, primo e secondo comma e dell'art. 2, L. 29 luglio 1980, n. 385, nonché dell'art. unico, L. 25 settembre 1981, n. 535. Ha dichiarato inoltre - in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità dell'art. 1, terzo, quarto e quinto comma, e dell'art. 3, L. n. 385 del 1980, nonché dell'articolo unico, L. 29 luglio 1982, n. 481, e dell'articolo unico, L. 23 dicembre 1982, n. 943.

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