Legge del 1980 numero 385 art. 6


(Il termine del 30 settembre 1980 fissato dal primo comma dell'art. 7, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, come modificato dalla L. 15 febbraio 1980, n. 25, per l'ultimazione degli alloggi in corso di costruzione acquistati dai comuni di cui al primo e secondo comma del citato art. 7 è prorogato al 30 settembre 1981.
Il termine del 31 dicembre 1980 fissato dal terzo comma del citato art. 7 per il completamento dei lavori di risanamento di immobili degradati è prorogato al 31 dicembre 1981.
Il termine del 31 gennaio 1980 fissato dal quinto comma del medesimo art. 7 per la presentazione al sindaco delle offerte da parte dei proprietari che intendono vendere ai comuni immobili adibiti ad abitazione è prorogato al 30 novembre 1980.
All'ottavo comma dello stesso art. 7 sono aggiunte le parole: «con i criteri di cui al nono e decimo comma dell'art. 8 della presente legge») (Articolo abrogato dall'art.58 del Dpr 327/2001).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1980 numero 385 art. 6"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti