Legge del 1967 numero 765 art. 7


L'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:
<Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni
decorre dalla data della stessa. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista, nonchè all'Amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato. In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro per i
lavori pubblici può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'Amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma. Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni dell'art. 26. Il termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in sei mesi dalla data del decreto medesimo. Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'art. 26 sono solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle opere. I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune>>.

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