Legge del 1967 numero 765 art. 2


I Comuni già compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, approvati con
decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale entro sei mesi, trascorsi i quali si applicano nei loro confronti le disposizioni dell'art. 1 della presente legge.

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