Legge del 1967 numero 765 art. 11


Il secondo comma dell'art. 35 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dai seguenti:
<stesso al Ministero dei lavori pubblici. Nel caso in cui il regolamento edilizio e l'annesso programma di fabbricazione, redatti dal Comune, ovvero d'ufficio, vengano restituiti per modifiche o rielaborazioni al Comune stesso, questo provvede, nel termine di 90 giorni dalla restituzione, ad adottare le proprie determinazioni. Trascorso tale termine, si applicano le
disposizioni di cui ai commi precedenti. Nel caso di compilazione d'ufficio, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche la iscrizione d'ufficio, nel bilancio comunale, della spesa occorrente per la redazione o rielaborazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione>>.

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