Legge del 1966 numero 604 art. 6



1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
(Comma così sostituito dal comma 1 dell’art. 32, L. 4 novembre 2010, n. 183, con i limiti di applicabilità previsti negli ulteriori commi dello stesso articolo 32)
2. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
(Comma prima sostituito dal comma 1 dell’art. 32, L. 4 novembre 2010, n. 183, con i limiti di applicabilità previsti negli ulteriori commi dello stesso articolo 32, e poi così modificato dal comma 38 dell'art. 1, L. 28 giugno 2012, n. 92)
3. A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore. (Ora tribunale)

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