Legge del 1966 numero 604 art. 11




[1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti e nei riguardi dei prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 65° anno di età, fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 9].
(Comma abrogato dall'art. 6, L. 11 maggio 1990, n. 108)
2. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della presente legge.

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