Legge del 1966 numero 604 art. 2




1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
(Comma così sostituito dal comma 37 dell’art. 1, L. 28 giugno 2012, n. 92)
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.
(Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 maggio 1990, n. 108)

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