Legge del 1960 numero 1369 art. 4


abrogato
[I diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo precedente potranno essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione dell'appalto.]
(Legge abrogata dall'art. 85 del D.Lgs. 276/03)

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