Legge del 1960 numero 1369 art. 6


abrogato
[Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, è comminata all'appaltatore l'ammenda di lire 5.000 (La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. A norma dell'art. 27 cod. pen. le pene proporzionali non hanno limite massimo. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera m), della citata L. 24 novembre 1981, n. 689) per ogni lavoratore cui si riferisce l'inosservanza e per ogni giornata di sua occupazione.
L'imprenditore è civilmente responsabile per il pagamento della ammenda di cui al comma precedente (Comma non applicabile alle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni e dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192, riportato al n. II).]
(Legge abrogata dall'art. 85 del D.Lgs. 276/03)

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