Legge del 1960 numero 1369 art. 2


abrogato
[In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente è comminata all'imprenditore e all'appaltatore o altro intermediario l'ammenda di lire 10.000 (La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. A norma dell'art. 27 cod. pen. le pene proporzionali non hanno limite massimo. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera m), della citata L. 24 novembre 1981, n. 689) per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni penali previste per la violazione della legge 29 aprile 1949, n. 264 e delle altre leggi in materia (La Corte costituzionale, con ordinanza 9-10 gennaio 1997, n. 8 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 3, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione).]
(Legge abrogata dall'art. 85 del D.Lgs. 276/03)

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