La causa come elemento essenziale del contratto



Una ricognizione avente ad oggetto la causa intesa quale elemento essenziale del contratto non può prescindere dal concetto di autonomia negoziale cui è connessa la rilevanza dell'intento delle parti, motore degli effetti dell'atto.

Tradizionalmente alla causa si annette il significato di ragione giustificatrice del contratto, di funzione economico-sociale di esso nota1. Per quanto attiene ai contratti tipici, non occorre domandarsi se esista una causa. In senso oggettivo certamente la risposta non potrà che essere positiva. La relazione al codice civile fa riferimento proprio a questa nozione (cfr. Relazione al codice civile n.194).Nella vendita la ragione giustificatrice appare essere lo scambio dell'attribuzione della proprietà di un bene verso un corrispettivo costituito da un prezzo.Nella locazione la causa corrisponde invece all'attribuzione del godimento di un bene a fronte del versamento di un canone.

In questo senso la causa è per cosí dire immanente nel tipo contrattuale, nei contratti cosiddetti nominati, vale a dire tipizzati dal legislatore. Il codice prevede la vendita, la permuta, la locazione, l'appalto, la somministrazione, il riporto etc.. In queste ipotesi è già stata effettuata una positiva considerazione della meritevolezza di tutela degli interessi che potrebbero astrattamente perseguire i contraenti, tramite la sussunzione dello schema corrispondente a tali intenti sotto un modello contrattuale predeterminato.

Svolte queste premesse, occorre osservare che le parti sono comunque libere di conformare, nei limiti della legge, non soltanto particolari clausole contrattuali afferenti a negozi tipici. Esse possono altresì dare vita a contratti "che non appartengono a tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela, secondo l'ordinamento giuridico" (art. 1322 II comma cod.civ.).

Ecco allora che i contraenti possono dunque inventare cause diverse da quelle predisposte dal legislatore, cause opportunamente filtrate da un preventivo giudizio di meritevolezza di tutela.

Svolgendo una prima osservazione, è evidente la connessione tra causa in senso oggettivo (quella di cui abbiamo appena fatto cenno) e tipo negoziale. In un tipo nominato anche la causa (oggettiva) è tipica. La tipizzazione trae vita, si definisce proprio tramite la considerazione dell'elemento causale.

Bisogna piuttosto approfondire il significato del concetto di "meritevolezza di tutela" di cui all'art. 1322 cod.civ., ciò che è in grado di far assurgere l'intento dei contraenti al rango di causa contrattuale. Questo non senza rilevare che essa é stata spesso intesa come non futilità del congegno negoziale atipico dal punto di vista dell'ordinamento giuridico. Le riflessioni che verranno compiute partitamente sull'argomento condurranno ad ipotizzare che nei contratti tipici si parte dalla causa oggettiva per giungere alla valutazione dell'intento concreto (vale a dire a quella che è stata configurata anche come causa soggettiva). La considerazione dell'analogo aspetto nei contratti atipici condurrà al percorso inverso. Si partirà cioè dall'intento pratico. Quando quest'ultimo fosse apprezzato positivamente, lo si innalzerà fino al piano della causa oggettiva (sia pure non tipizzata).

Quando una causa può dirsi tipizzata? La risposta al quesito è articolata: nella prassi la via che dall'atipico conduce al tipico è un continuum, consistente nella sempre maggiore reiterazione in concreto dell'utilizzo di un determinato schema negoziale che, ad un certo tempo, finisce con l'essere preso in considerazione anche dal legislatore.

Note

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Così Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.419, Betti, voce Causa del negozio giuridico, in N.sso Dig. it., p.32, mentre parla di ragione determinante Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto, Napoli, 1997 p.127.
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Bibliografia

  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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