La causa del negozio simulato



L'inefficacia assoluta originaria, prevista per il contratto simulato dall'art. 1414 cod.civ., pare accomunare le sorti del contratto simulato a quelle del contratto nullo.

Come deve esser giuridicamente qualificato il negozio simulato? Tradizionalmente si riconduce l'inettitudine di esso a sortire effetti inter partes con la nullità nota1. Questo vizio invalidante si fa discendere da una mancanza assoluta di causa nell'atto simulato nota2. Il difetto di causa in concreto, inteso come mancanza pratica di un intento dei contraenti corrispondente alla funzione astratta del negozio, renderebbe la nullità rilevabile d'ufficio dal giudice: si è parlato anche di anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo nota3.

Questa attenzione all'aspetto causale del negozio simulato (c.d. causa simulandi ) è assai importante: ne diverrà evidente la rilevanza quando esamineremo le connessioni con le fattispecie della fiducia, del negozio indiretto, della frode alla legge. Una cosa deve essere comunque chiarita: non occorre, al fine di conferire rilevanza alla simulazione, l'individuazione concreta della causa simulandi, intesa come intento perseguito in concreto dalle parti per il tramite dell'atto simulato (Cass. Civ., 5541/94 ). Quanto detto non impedisce che la fattispecie sia atta ad essere diversamente valutata, ad esempio sotto il profilo penale. E' stato deciso, ad esempio, che la donazione immobiliare fittiziamente effettuata al solo scopo di sottarre il bene all'azione erariale, concretizzi il reato di fraudolenta evasione fiscale di cui all'art. 11 del D. Lgs. 74/00, rendendo applicabile la sanzione della confisca e del preventivo sequestro penale (Cass. Pen. Sez.III 36838/09 ).

Dalla qualificazione della simulazione assoluta in termini di nullità si fanno discendere varie conseguenze che si riferiscono alla disciplina dell'azione diretta a farla valere: tali l'imprescrittibilità dell'azione e la rilevabilità d'ufficio (Cass. Civ. Sez. VI-III, 19097/2021). Questo aspetto vale anche a contraddistinguere i caratteri dell'azione diretta a far valere la simulazione assoluta da quella intesa a dedurre la simulazione relativa.

Nel primo caso, come detto, pare ammissibile sostenere l'imprescrittibilità dell'azione, sulla scorta della natura di mero accertamento della domanda giudiziale nota4 (Cass. Civ. Sez. II, 11215/91 ).

Nella seconda ipotesi, al di là di un primo aspetto di sostanziale analogia tra le due azioni (dal momento che anche quella intesa a far valere la simulazione relativa è connotata da una funzione di accertamento della natura fittizia dell'atto), tale accertamento è funzionale al chiarimento della reale consistenza del rapporto tra le parti, onde far valere i diritti scaturenti dal contratto dissimulato. E' dunque ben possibile che i diritti afferenti alla reale situazione giuridica vadano prescritti, indipendentemente dalla imprescrittibilità della domanda intesa a far valere l'inefficacia del contratto simulato. Possibile, ma non necessario: l'accertamento dell'esistenza e della natura dell'atto dissimulato potrebbe, a propria volta, risultare funzionale rispetto ad una pronunzia di nullità del medesimo. In questa eventualità la relativa azione si porrebbe comunque come imprescrittibile (Cass. Civ. Sez. II, 7682/97 ).

Svolte queste premesse occorre segnalare una notevole differenza tra negozio nullo e negozio simulato.

Normativamente gli effetti sono assai diversi con riferimento agli effetti della trascrizione della domanda giudiziale. L'art. 2652 n.6 prevede una sanatoria del titolo nullo a tutela del terzo avente causa dal subacquirente che possa vantare la propria buona fede, qualora siano trascorsi almeno cinque anni tra la trascrizione del titolo nullo e quella della domanda giudiziale intesa a far valere la nullità. Il n.4 della stessa norma prevede invece che il terzo avente causa dal simulato acquirente prevalga su chi intende far valere la simulazione del contratto sol che vi sia la mera priorità temporale della trascrizione del titolo rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale. In definitiva si tratta di cinque anni in meno per vedere consolidato il proprio acquisto.

Se fosse vero che l'atto simulato è un atto nullo, si tratterebbe dunque di una nullità alquanto speciale. E' probabilmente cosa migliore non cercare a tutti i costi di ricondurre la figura della simulazione ad altri istituti quali la nullità e rassegnarsi a predicare la mera inefficacia dell'atto simulato nota5. Un'inefficacia tuttavia del tutto particolare, soprattutto per quel che si dirà circa gli effetti della fattispecie simulata per i terzi ex art. 1415 cod.civ..

Si consideri inoltre che, in giurisprudenza, è stata esclusa la possibilità di fare applicazione del principio di cui all'art. 1424 cod.civ., che prevede la c.d. conversione del contratto nullo, in tema di contratto simulato. Analogamente si è ritenuto a proposito di istituti come la conferma e la volontaria esecuzione del testamento e della donazione (art. 590 , 799 cod.civ.).

Si può in definitiva individuare una nozione di causa simulandi connotata di una qualche autonomia?

Le disposizioni di legge, intese a consentire ai terzi, vale a dire ai soggetti estranei alla fattispecie simulatoria, di far valere la simulazione allo scopo di porre in luce la realtà delle situazioni giuridiche in essa implicate, rende palese l'inesistenza di un elemento causale proprio del negozio simulato.

La simulazione, come consapevole divergenza tra una apparenza giuridica esteriore ed una realtà giuridica interna nota6, fenomeni entrambi oggetto di concorde volizione da parte dei soggetti implicati nel fenomeno nota7, rende evidente una vera e propria inconsistenza logica dell'affermazione di una causa del negozio simulato apprezzabile come tale.

Essa infatti si sostanzierebbe in una doppia causa, formata da due componenti tra di sè confliggenti. Esternamente emergerebbe la causa (palese) del negozio simulato, mentre internamente si manifesterebbe la causa (occulta) propria del negozio dissimulato. La sintesi si comporrebbe nell'accordo simulatorio, nel quale si fonderebbero i due elementi causali. In questa dicotomia il negozio simulato rinverrebbe la propria ragione di essere nota8. Le componenti interne dell'accordo non sono tuttavia opponibili ai terzi, ragione per cui non pare possibile parlare di una causa divergente rispetto a quella palesata nel negozio simulato.

Note

nota1

Così Ferrara, Della simulazione dei negozi giuridici, Roma, 1922, p.243.
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nota2

Carnelutti, Sistema del diritto processuale civile, II, Padova, 1938, p.405 e Pugliatti, Diritto civile, Milano, 1951, p.539.
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nota3

Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di dir. civ., dir. da Vassalli, Torino, 1960, p.399.
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nota4

In dottrina Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.672 e Stolfi, Sull'imprescrittività dell'azione di simulazione, in Studi di diritto privato, Milano, 1980, p.524.In giurisprudenza Cass.Civ. Sez.II 11215/91 top4

nota5

Messineo, Il contratto in genere, II, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1973, p.557 e Bianca, cit., p.657.
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nota6

Distaso, La simulazione dei negozi giuridici, Torino, 1960, p.581.
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nota7

Romano S., Contributo esegetico allo studio della simulazione, in Riv.trim. di dir.proc.civ., 1954, p.15.
top7

nota8

Pugliatti, Diritto civile. Metodo. Teoria. Pratica. Saggi, Milano, 1951
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Bibliografia

  • BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, XV, 1950
  • CARNELUTTI, Sistema del dir. proc. civ., Padova, II, 1938
  • DISTASO, La simulazione dei negozi giuridici,, Torino, 1960
  • FERRARA, Della simulazione dei negozi giuridici, Roma, 1922
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • PUGLIATTI, Diritto civile. Metodo. Teoria. Pratica, Saggi, Milano, 1951
  • ROMANO SALV, Contributo esegetico allo studio della simulazione, Riv.trim. di dir.proc.civ., 1954
  • STOLFI, Sull'imprescrittività dell'azione di simulazione, Milano, Studi di diritto privato, 1980

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