Teoria della causa sintetica



La chiave di comprensione del fenomeno causale deve far leva su una concezione unitaria della causa, intesa quale valutazione sotto due aspetti di un'entità che, tuttavia, è assolutamente unica.

Non si può dire che esista una causa in senso astratto e poi, in aggiunta, una causa in senso concreto nota1. Qualora dovessimo così ragionare finiremmo per confondere la causa astratta con il tipo negoziale e la causa concreta o soggettiva con i motivi.
In realtà il concetto di causa è sintetico.
Quando si dice che causa della vendita è lo scambio del bene contro il prezzo, si vuol significare che la ragione d'essere, il contenuto vincolante del contratto, è precisamente questo scambio del bene contro la corresponsione del prezzo in concreto. Prima di essere utilizzata dai contraenti, la vendita è solo un tipo a disposizione, tipo connotato da una certa causa che è in attesa di "esistere" in concreto, quando viene utilizzata dalle parti che concludono il contratto. Dette parti avranno poi i loro buoni motivi individuali in ordine alla conclusione dell'accordo, nel senso che Tizio sarà determinato ad acquistare il bene X perchè aveva urgente bisogno di spostarsi per motivi di lavoro e così via.

Per quanto attiene ad un negozio tipico, ciò si estrinseca nella verifica dell'esistenza in concreto di una ragione giustificatrice del contratto, parallela a quella assegnata e propria del tipo contrattuale.

In relazione invece ad un negozio atipico ciò postula un preventivo apprezzamento concernente l'esistenza della volontà di giuridicizzare il rapporto.

Questo significa valorizzare entrambe le componenti dell'elemento causale. La teoria della causa oggettiva e quella della causa soggettiva hanno evidenziato soltanto un aspetto senza considerare l'altra componente, non meno essenziale. Non raggiunge migliori risultati l'opinione che distingue tra causa in astratto (la quale poi non sarebbe null'altro se non una riedizione della causa oggettiva) e causa in concreto (corrispondente approssimativamente alla causa soggettiva).

Occorre mettere in chiaro che, come l'accoglimento della prima impostazione importa l'impossibilità di distinguere la causa dal tipo e l'accoglimento della seconda implica parallelamente l'indistinguibilità tra causa e motivo, cosi non è sufficiente concludere che la causa sia la somma tra il primo ed il secondo aspetto (ciò che sembra compendiarsi con la locuzione in base alla quale la causa corrisponderebbe alla funzione economico-individuale del contratto) nota2. L'aspetto sintetico della causa può essere colto soltanto per il tramite della comprensione globale dell'operazione ermeneutica da praticarsi.

Può in definitiva dirsi che la causa corrisponde alla verifica della corrispondenza tra la funzione in concreto svolta dall'accordo, intesa come intento comune dei contraenti, e la funzione astrattamente assegnata allo schema negoziale tipico, ove questo preesista nota3. Questa concezione sembra rinvenire accoglimento in maniera sempre più nitida, seppure occasionalmente, anche in giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III, 10490/06 ; Cass. Civ., Sez. I, 7266/97; Cass. Civ., Sez. III, 7776/2014; Cass. Civ., Sez. III, 12061/2014).

Se le parti utilizzano lo schema tipico della vendita per porre in essere un trasferimento a scopo di garanzia è come se utilizzassero il tipo negoziale della vendita (che prevede per l'appunto come componente oggettiva della causa lo scambio di un bene contro corrispettivo di un prezzo) al fine pratico di dar vita ad una garanzia che prevede il trasferimento del diritto del bene allo scopo di assicurare la restituzione di una somma di denaro mutuata, con la previsione del mantenimento del diritto in capo al creditore per l'ipotesi dell'inadempimento del debitore.

Verificando la corrispondenza dell'intento pratico delle parti rispetto allo schema astratto inerente al tipo, è possibile notare non solo che il primo non risulta conforme al secondo, il che potrebbe importare una valutazione della fattispecie in chiave di simulazione, ma anche che il primo elemento è volto al raggiungimento di una finalità che contrasta con una norma imperativa (es: alienazione in garanzia e divieto del patto commissorio ex art.2744 cod.civ.).
E' precisamente da questo sindacato che l'interprete può dedurre l'eventuale mancanza o illiceità della causa anche quando si trattasse di un contratto tipico. Questo esito, che nei tempi immediatamente successivi all'emanazione del vigente codice civile autorevole dottrina nota4 negava sulla scorta della definizione di causa quale funzione economico-sociale, per definizione esistente e lecita in relazione ad un contratto nominato, corrisponde oggi all'idea prevalente in giurisprudenza nota5.

Risulta ancora necessario precisare la direzione di questa valutazione del profilo causale.

Per quanto attiene ai negozi tipizzati essa non può che partire dall'intento pratico (la causa in concreto) per sindacarne l'esistenza, la liceità e la congruenza rispetto al tipo (la funzione economico-sociale in astratto).

Per quanto invece attiene ai negozi atipici la direzione dell'operazione che deve compiere l'interprete, assume una direzione inversa: non esistendo uno schema tipico muove necessariamente dalla concreta valutazione dell'esistenza, della meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti per il tramite del congegno negoziale (art. 1322 cod.civ.), nonchè della liceita per giungere all'apprezzamento dei medesimi che non possono essere distinti (stante il difetto di un tipo nominato) rispetto allo schema astratto.

Occorre riferire un ultimo aspetto relativo alla descrizione della struttura della causa. L'elemento causale non soltanto deve essere colto nella sua dimensione sintetica, bensì anche composita.

Che significato ha questa aggettivazione riferita alla causa?

Un esempio può valere ad illustrare il concetto. Si pensi alla vendita: essa corrisponde al contratto per il cui tramite un soggetto trasferisce un diritto relativo ad un bene verso il corrispettivo di un prezzo. Qualora l'alienazione procedesse senza corrispettivo si tratterebbe di una donazione.
Il titolo dell'attribuzione varia in dipendenza dell'onerosità o della gratuità ( rectius del titolo liberale) della convenzione, ciò che è idoneo a mutare la causa da un tipo negoziale (la vendita) ad un altro (la donazione).
Non sempre la distinzione è così netta.
Si pensi al contratto di mandato, a quello di deposito, al mutuo. Senza che si verifichi alcuna immutazione del tipo negoziale specifico è possibile prospettarne una variante gratuita ed una onerosa. Ciò manifesta che vi sono pattuizioni qualificabili non soltanto in base all'aspetto dispositivo tipico di esse (nel mutuo ad esempio la consegna di una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili da una parte all'altra con l'obbligo della restituzione del tandundem eiusdem generis), ma anche in base ad ulteriori aspetti quali l'onerosità e la gratuità, la commutatività e l'aleatorietà.

Queste caratteristiche valgono a colorare ad un tempo la causa e l'oggetto del contratto consentendo, con riferimento al primo elemento, di ipotizzarne una struttura eventualmente composita, formata ad un tempo sia dagli elementi dispositivi tipici, sia da queste ulteriori connotazioni che vanno con i primi a combinarsi. Si pensi alla vendita di cosa futura che può avere ad oggetto sia una res la cui venuta ad esistenza sia concepita come il sicuro esito del trascorrere del tempo ovvero come una semplice aspettativa qualificata dal rischio che non abbia mai ad esistere. La differenza è propriamente quella che si pone tra emptio rei speratae ed empio spei (art. 1472 cod.civ. ).

Note

nota1


Sottolineano la necessità di individuare la causa concreta di una fattispecie contrattuale Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 425 e Breccia, Il contratto in generale, tomo III, in Tratt. dir. priv., vol.XIII, Torino, 1999, p. 66, per il quale "la distinzione fra causa astratta, quale si trae da uno schema legale o sociale considerati nella loro tipicità, e causa concreta, quale pratica ragion d'essere dell'operazione valutata nella sua individualità o singolarità, è ormai implicita".
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nota2


Configura la causa come funzione economico - individuale G.B. Ferri, Il negozio giuridico tra liberta e norma, Rimini, 1989, p. 125.
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nota3

Questa costruzione è altresì in grado di accogliere la posizione di chi (La Porta, Il problema della causa del contratto, Torino, 2000, pp. 10 e ss.) ha osservato come, per lo più acriticamente, la dottrina abbia adottato la nozione di causa elaborata in sede di contratto anche per gli altri atti negoziali. Mentre per il tramite del congegno contrattuale possono assumere "per la prima volta" (secondo l'Autore) qualificazione, rilevanza e tutela giuridica situazioni sostanziali di interesse, negli atti negoziali diversi dal contratto, nei quali la rilevanza giuridica degli interessi sostanziali viene a prodursi in considerazione di una "fonte di imputazione oggettiva diversa dal contratto sia di legge che di convenzione", la causa giocherebbe un diverso ruolo. Non già quello di decidere della validità dell'atto, bensì quello, in un certo senso più modesto, di giustificare gli spostamenti di ricchezza che sono stati effettuati.La riferita opinione merita alcuni approfondimenti. Se essa va intesa come sollecitazione ad una analisi della struttura della causa, alla luce del principio di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod.civ. nonchè dell'ulteriore norma-filtro di cui all'art. 1324 cod.civ., in funzione dell'eventuale estensione della normativa prevista dal codice civile in tema di causa del contratto agli atti negoziali unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, è senz'altro utile e foriera di spunti interessanti. Sarebbe infatti auspicabile approfondire la riferibilità dell'analisi tripartita dell'elemento causale (che in tema di contratto è articolabile in base ai distinti parametri dell'esistenza, della meritevolezza di tutela nonchè della liceità, sulla scorta degli artt. 1325, n.3 , 1322 , 1343 cod.civ. ) ad atti negoziali quali il testamento e la donazione. Qualora invece si trattasse di evocare, relativamente ad atti negoziali diversi dal contratto, una nozione di causa che si riannoda alla tradizione atomistica della causa intensa come causa obligandi, come giustificazione dell'obbligazione, le argomentazioni meriterebbero una confutazione che non può non essere rinviata al momento opportuno, vale a dire in sede di analisi generale del concetto di causa nonchè dello specifico tema dei c.d. negozi con causa esterna.
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nota4


Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, pp. 186 e 187.
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nota5


Anche la dottrina riconosce oggi quasi unanimemente questa costruzione: vedi ad es. Sacco, Il contratto, in Tratt.dir.priv., vol. X, Torino, 1982, Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.765 e Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., vol.IV, 2, Torino, 1980, p.161.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Il contratto in generale, Torino, Trattato di diritto privato, XIII, 1999
  • FERRI , Il negozio giuridico tra libertà e norma, Rimini, 1989
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

Prassi collegate

  • Studio n. 3-2017/T, Art. 20 tur e “causa reale dell’operazione economica”, osservazioni sui più recenti orientamenti della corte di cassazione

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