Denaro donato dal genitore per consentire l'edificazione di un fabbricato sul suolo di proprietà del figlio. Donazione indiretta di immobile? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11035 del 20 maggio 2014)

In tema di donazione indiretta, con riguardo alla vicenda dell'edificazione, con denaro del genitore, su terreno intestato a figli (a seguito di precedente donazione indiretta), il bene donato può ben essere identificato, non nel denaro, ma nello stesso edificio realizzato - senza che a ciò sia di ostacolo l'operatività dei principi sull'acquisto per accessione -, tutte le volte in cui, tenendo conto degli aspetti sostanziali della vicenda negoziale e dello scopo ultimo perseguito dal disponente, l'impiego del denaro a fini edificatori sia compreso nel programma negoziale perseguito dal genitore donante.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il problema è sempre quello dell'identificazione dell'oggetto della donazione tra genitori e figlio. Nel caso di specie i genitori avevano provveduto a pagare il corrispettivo di un contratto di appalto per il cui tramite era stato edificato un immobile sul suolo già di proprietà del figlio. Donazione di denaro o di immobile? La risposta è in grado di mutare in maniera radicale il quadro nel tempo dell'apertura della successione a cagione dell'insorgenza dell'obbligazione collatizia che coinvolge i coeredi reciprocamente. Se infatti si tratta di denaro, sarà con riferimento ad esso che si appunterà l'obbligazione, mentre se si trattasse di immobili, la collazione potrà essere effettuata, a scelta dell'obbligato, o per imputazione o mediante conferimento in natura.
Secondo la S.C. risulta dirimente al riguardo lo scopo avuto dal donante. Se, in altri termini, il fine ultimo del genitore era quello di consentire l'edificazione del fabbricato, quest'ultimo costituisce l'oggetto della liberalità e non il denaro, mero strumento per attingere allo scopo ultimo della donazione.

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