Cass. Civ., sez. II, n. 26746/2008. Erogazione del denaro dei genitori ed acquisto di immobile in capo al figlio: oggetto della liberalità, oggetto dell'obbligazione collatizia.
Ai fini della configurabilità della donazione diretta di immobile, è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell'importo all'alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare.Non ricorre, pertanto, tale fattispecie quando il denaro costituisca il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante.