Cass. civile, sez. II del 1980 numero 1851 (19/03/1980)


Qualora il de cuius abbia stipulato in vita un preliminare di compravendita di un bene immobile sostituendo a se il proprio figlio nel contratto definitivo e fornendogli il denaro per il pagamento del prezzo dell' immobile, deve ravvisarsi, stante l' intimo collegamento tra il preliminare ed il contratto definitivo, un atto di disposizione dell' immobile da parte del genitore a favore del figlio che realizza gli estremi di una donazione indiretta dell' immobile stesso, con la conseguenza che il beneficiario deve restituire ai fini della collazione ereditaria l' immobile e non il denaro fornitogli per l' adempimento dell' obbligazione di pagamento del prezzo.

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