Il consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico (società per azioni)




Il consiglio di sorveglianza, viene nominato per la prima volta con l'atto costitutivo della società. Successivamente, il potere di nomina compete all'assemblea, che indica anche il presidente del consiglio di sorveglianza, i cui poteri sono, invece, delineati dallo statuto.

Il numero di soggetti componenti il consiglio di sorveglianza, deve essere indicato dallo statuto. In ogni caso i componenti del consiglio di sorveglianza non potranno essere in numero inferiore a tre, e potranno essere anche non soci.

Dal dettato dell'art. 2409 duodecies, IV comma, cod.civ. che parla di " componente effettivo ", si desume che il consiglio di sorveglianza sia composto da membri effettivi e da membri supplenti. In ogni caso almeno un membro del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

I consiglieri di sorveglianza possono essere nominati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2364, II comma e 2364 bis, II comma, cod.civ. per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data della riunione dell'assemblea annuale. In ogni caso gli stessi sono rieleggibili.

In aggiunta alle cause di ineleggibilità previste in tema di consiglio di amministrazione, è disposto che non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza (e se nominati decadono), coloro che già fanno parte del consiglio di gestione, nonché coloro che, come disposto in tema di collegio sindacale, sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.

Anche in tal caso, comunque, lo statuto potrà prevedere ulteriori cause di ineleggibilità o decadenza, ed anche peculiari cause di incompatibilità o di incumulabilità di incarichi nota1.

Per quanto riguarda le cause di cessazione, oltre la scadenza del termine, che, come per amministratori, ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito, è previsto che i componenti di quest'organo possano essere revocati, con delibera dell'assemblea ordinaria assunta con un voto favorevole di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto, in qualsiasi momento, anche senza giusta causa, salvo in questo caso il diritto al risarcimento del danno. Appare evidente la differenza con la disciplina dettata in materia di collegio sindacale, ove è prevista la revoca esclusivamente per giusta causa, approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato. La ratio di tale differente regolamentazione deve rinvenirsi nel fatto che il consiglio di sorveglianza, oltre alle funzioni di controllo, ha anche importanti funzioni gestorie di competenza normalmente assembleare. Deve quindi sussistere un solido rapporto fiduciario tra i soci e i componenti del consiglio di sorveglianza, rapporto che legittimi i primi a revocare l'incarico dei secondi in presenza d'elementi che facciano presumere il venir meno della fiducia.

Anche per i consiglieri di sorveglianza non è ammessa la possibilità di cooptazione dei consiglieri cessati da parte dei superstiti. Stante il rapporto fiduciario di cui si è detto, infatti, devono essere soci, in caso di cessazione di un consigliere, a provvedere senza indugio alla sua sostituzione.

Circa le funzioni attribuite al consiglio di sorveglianza, questo ha, oltre i medesimi compiti di controllo attribuiti nel modello tradizionale al collegio sindacale, anche i poteri normalmente attribuiti all'assemblea ordinaria. Il consiglio di sorveglianza può infatti nominare, revocare, determinare il compenso nei confronti dei consiglieri di gestione, nonché promuovere la relativa azione di responsabilità. Esso inoltre è legittimato a presentare la denuncia al tribunale ex art. 2409 cod.civ.. Il consiglio di sorveglianza inoltre, approva il bilancio di esercizio. In tale ipotesi, tuttavia, qualora il consiglio di sorveglianza non approvi il bilancio, la relativa competenza può essere attribuita l'assemblea, se ciò è previsto nello statuto o in virtù di una precisa richiesta in tal senso formulata da almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza. In ogni caso, anche nel modello dualistico, è riconosciuta ai soci la legittimazione ad impugnare la deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui è stato approvato il bilancio, ai sensi dell'art. 2377 cod.civ. , sia pure con le limitazioni previste dall'art. 2434 bis cod.civ..

Il consiglio di sorveglianza ha l'obbligo di relazionare per iscritto, almeno una volta l'anno, l'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. Esso ha inoltre l'obbligo di intervenire alle assemblee dei soci nota2 e la facoltà di assistere alle adunanze del consiglio di gestione, con ciò introducendosi un ulteriore differenza rispetto al collegio sindacale che, a contrario, ha un vero e proprio obbligo di partecipazione sia all'assemblea dei soci, sia alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Inoltre, ove previsto dallo statuto, al consiglio di sorveglianza sono attribuite le deliberazioni in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di quest'ultimo (o meglio dei suoi componenti) per gli atti compiuti.

Circa la responsabilità, infine, il III comma dell'art. 2409 terdecies cod.civ. prevede che i componenti del consiglio di sorveglianza, debbono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Essi saranno responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

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Note

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Lo statuto potrebbe inoltre prevedere, quale condizione per la nomina alla carica di consigliere di sorveglianza, il necessario possesso di determinati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche in aggiunta agli ordinari requisiti che fossero previsti da leggi speciali applicabili in virtù del particolare oggetto sociale della società.
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nota2

In assenza di qualunque richiamo all'art. 2405 cod.civ., è da ritenersi che anche laddove i consiglieri di sorveglianza non partecipino ad una o più assemblee, tale circostanza non determinerà una loro automatica decadenza dall'ufficio.
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